ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “L.O.P.L.O.P. – Lot Of People, Lot Of Projects”, con sede in Roma( RM), via G. Pittaluga, 28.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 3.
ART. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 – SCOPO E OGGETTO ASSOCIATIALE
L’Associazione, nel complesso, si propone di agire nell’ambito dell’esclusione sociale e si propone di ridefinire il ruolo delle istituzioni culturali, facendo in modo che diventino punto di riferimento per pubblici differenziati,
indipendentemente dal sesso, provenienza culturale, geografica ed estrazione sociale.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone, tra l’altro, di:
promuovere e valorizzare il patrimonio culturale;
promuovere la divulgazione dell’arte e della cultura nell’ambito di musei ed istituzioni pubbliche o private;
favorire l’integrazione sociale e culturale attraverso l’arte;
coinvolgere bambini, giovani e adulti tramite attività tese a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale;
divulgare la cultura e le tradizioni italiane;
dare impulso alla formazione di una cittadinanza socialmente e culturalmente attiva e consapevole;
promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, quali l’attuazione d’iniziative sociali educative e culturali, offrendo così nuove opportunità a persone che vivono condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari svantaggiate;
assecondare lo sviluppo della creatività e di abilità manuali e promuovere l’arte come strumento di espressione;
incoraggiare un approccio ludico-ricreativo alle arti e alla cultura;
incentivare la partecipazione attiva alla cultura in contesti periferici e/o disagiati;
fornire strumenti utili alla comprensione dei linguaggi dell’arte e delle tecniche artistiche;
proporre percorsi ed itinerari del turismo culturale ed “Heritage tourism”;
collaborare con musei ed istituzioni culturali nell’ambito della promozione e dei servizi d’accoglienza.
Per perseguire questi scopi, l’Associazione si propone di adottare i seguenti strumenti, che si indicano in questa sede a titolo meramente esemplificativo, riservandosi la possibilità di adottare ogni altro mezzo e/o iniziativa utile a tal fine:
a) progetti e laboratori didattici;
b) visite animate, didattiche e guidate;
c) incontri e seminari a tema;
d) workshop, proiezioni, mostre e presentazioni;
e) ricerca e documentazione;
f) itinerari storico-culturali a tema;
g) campi per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
h) pubblicazioni.
ART. 4 – I SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
Gli associati si dividono in:
1) associati fondatori: si considerano tali gli associati che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) associati ordinari: si considerano tali tutti gli associati che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) associati onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico alla vita dell’Associazione;
Tutti gli associati hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
Gli associati onorari possono essere dispensati dal versamento del contributo annuale.
ART. 5 – MODALITÁ DI AMMISSIONE DEI ASSOCIATI
L’ammissione all’Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate.
Contro i dinieghi è possibile proporre appello all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo cura altresì l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati.
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso, a norma di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, c.c.
L’esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per ogni altro grave motivo a norma di quanto previsto dall’art. 24, comma 3, c.c.
L’associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati hanno diritto:
1) di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Tutti gli associati sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando a titolo personale e gratuito con gli Organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare, se deliberato, il contributo associativo annuale;
ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei associati;
2) il Presidente dell’Associazione;
3) il Vice-presidente dell’Associazione;
4) il Tesoriere dell’Associazione;
5) il Segretario dell’Associazione.
ART. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché nei casi e con le modalità di cui all’art. 20, comma 2, c.c.
L’Assemblea ordinaria assolve alle seguenti funzioni:
adotta le linee programmatiche e di attività dell’Associazione;
approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
elegge le cariche sociali.
L’Assemblea straordinaria delibera ai sensi dell’art. 21, comma 2 e 3, c.c.:
sullo scioglimento dell’Associazione;
sulla devoluzione del patrimonio;
sulla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico all’indirizzo e-mail degli associati (ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione con almeno 10 giorni di anticipo), contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
ART. 11 – VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal verbalizzante.
Le delibere assembleari dovranno essere pubblicate con le modalità di cui all’art. 10 del presente Statuto.
ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da tre membri, soci fondatori. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata dell’Associazione.
Al Consiglio direttivo spettano tutte le attività relative all’organizzazione dell’Associazione, tra cui:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; b) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione; c) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; d) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea degli associati; e) predisporre il bilancio; f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
ART. 13 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’ Assemblea a maggioranza dei voti e rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto. Egli è il rappresentante legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.
ART. 14 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito: a) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo; b) dai contributi dei propri associati; c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi; d) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni pubbliche, fondazioni pubbliche e private e strutture private in genere; e) da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; f) da rimborsi derivanti da convenzioni; g) da entrate derivanti da iniziative promozionali di qualsivoglia natura finalizzate al proprio finanziamento; h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività produttive e commerciali marginali; i) donazioni e lasciati; l) da altre entrate compatibili con le finalità sociali. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo che ne determina l’ammontare.
ART. 15 – BILANCIO
Il bilancio dell’Associazione è annuale e coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’assemblea per l’approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere divisi tra gli associati, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 16 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale potrà nominare uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ART.17 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.